top of page
  • linkedin
  • Canale youtube
  • IGI

Conclusioni dell'Avvocato Generale Sanchez-Bordona (Ponte Morandi) 30 aprile 2024, Causa C-683/22

CAUSA C-683/22, ADUSBEF, PONTE MORANDI FASE DELLE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE (presentate il 30 aprile 2024) «Rinvio pregiudiziale – Concessione della gestione autostradale – Grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia — Direttiva 2014/23/UE – Articolo 43 – Modifica della concessione – Continuità del precedente concessionario – Valutazione della necessità di indire una nuova procedura di gara – Motivazione della decisione – Carattere sostanziale delle modifiche – Valutazione dell’affidabilità di un concessionario nel procedimento di modifica della concessione – Articolo 44 – Risoluzione della concessione – Assenza di gara – Inaffidabilità del concessionario« QUESTIONI SOLLEVATE NEL RINVIO PREGIUDIZIALE DAL TAR LAZIO: le tre questioni pregiudiziali attengono alla conformità al diritto dell’Unione circa la modifica soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità o di una rinegoziazione 1) senza esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica; 2) senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento; e 3) Se in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del titolare di una concessione autostradale, la normativa [dell’Unione] imponga l’obbligo della risoluzione del rapporto. CONCLUSIONE AVV. GEN. SANCHEZ-BORDONA: “suggerisco alla Corte di giustizia di dichiarare irricevibile la terza questione pregiudiziale e di rispondere alla prima e alla seconda nei seguenti termini: «Gli articoli 38 e 43, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE devono essere interpretati come segue: 1) Ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2014/23, un contratto di concessione può essere modificato senza indire una nuova procedura di evidenza pubblica, qualora le modifiche apportate alle sue clausole, senza alterare la natura generale della concessione, non siano sostanziali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori stabiliscono se sia necessario indire una nuova procedura di evidenza pubblica, dopo aver valutato la natura, sostanziale o meno, delle modifiche delle clausole di concessione. La relativa decisione deve consentire alle parti interessate di difendere i propri diritti e, se del caso, il controllo giurisdizionale. 2) L’articolo 38 della direttiva 2014/23 obbliga le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori a valutare l’affidabilità dei candidati, in relazione ai pertinenti motivi di esclusione, nell’ambito del processo di selezione e valutazione qualitativa di detti candidati. Tale valutazione è necessaria sia per il rilascio della concessione iniziale, sia per apportare al contratto di concessione modifiche sostanziali che richiedono una nuova evidenza pubblica». GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SUI TEMI PRINCIPALI RICHIATA DALL’AVV. GEN.: NOTA N. 20 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Sentenze del 7 settembre 2021, Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (C-927/19, EU:C:2021:700), punto 120, e giurisprudenza ivi citata, e del 21 dicembre 2023, Infraestruturas de Portugal e Futrifer Indústrias Ferroviárias (C-66/22, EU:C:2023:1016), punto 87). 32 NOVAZIONE SOGGETTIVA/RIORGANIZZAZIONE INTERNA SENZA TRASFERIMENTO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE: Sentenza del 3 febbraio 2022, Advania Sverige e Kammarkollegiet (C-461/20, EU:C:2022:72), punto 34, con citazione della sentenza del 19 giugno 2008, pressetext Nachrichtenagentur (C-454/06, EU:C:2008:351). 33 CONFORMITA’ O MENO DEGLI ATTI IMPUGNATI ALLA CONVENZIONE ( OVVERO PREVISIONE O MENO DI CLAUSOLE DI REVISIONE O OPZIONE DI REVISIONE NEL TITOLO ORIGINARIO: sentenza Sisal e a. c-721/19, EU:c:2021:672, punti da 39 a 43 e punto 53 41 INAFFIDABILITA’ COME MOTIVO DI ESCLUSIONE : È quanto ho indicato nelle mie conclusioni nella causa Tim (C-395/18, EU:C:2019:595), paragrafo 44, in relazione alla direttiva 2014/24/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65)], il cui contenuto è parallelo a quello della direttiva 2014/23. V. sentenze del 3 ottobre 2019, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93 (C-267/18, EU:C:2019:826) punto 26, e del 19 giugno 2019, Meca (C-41/18, EU:C:2019:507), punti 29 e 30.



5 visualizzazioni0 commenti

Post correlati

Mostra tutti
bottom of page